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Associazioni di promozione sociale

Cosa sono

La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, gestito dal Comune capoluogo, in cui sono iscritte:

  1. le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;
  2. i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale.

Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.
Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

  1. la denominazione;
  2. l'oggetto sociale;
  3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  4. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  5. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
  6. le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
  7. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  8. l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
  9. le modalità di scioglimento dell'associazione;
  10. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

  1. avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;
  2. ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale.

Come formare un'associazione

L'associazione (in particolare l'associazione non riconosciuta) è la forma più diffusa per l'organizzazione delle attività senza fine di lucro (ossia un fine diverso da guadagno che i soci possono dividersi, cosa invece normale per le attività commerciali).

Le associazioni non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commericiale, quindi possono pagare meno tasse. Un regime agevolato hanno anche le associazioni che chiedono il riconoscimento come ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale)

Il contratto di associazione

L'associazione viene formalizzata in un contratto composto da due elementi distinti ma, giuridicamente di natura unitaria.

  • Atto costitutivo: documento che sancisce la nascita dell'associazione e manifesta il comune scopo, di natura ideale, delle due o più persone formanti l'associazione.
  • Statuto: pone le regole di base per la vita interna dell'associazione e l'organizzazione delle future attività.

La struttura organizzativa di un'associazione

La struttura organizzativa prevede la presenza di almeno due soci e due organi essenziali alla vita associativa:

  • assemblea, cui partecipano con pieni diritti tutti i soci, spetta deliberare la volontà dell'associazione, scegliere attività e tempi di loro realizzazione, eleggere gli amministratori, approvare annualmente il bilancio, se necessario modificare atto costitutio o statuto e decretare lo scioglimento dell'associazione.
  • organo di amministrazione, ossia il Consiglio (o Comitato) Direttivo, cui spetta dare esecuzione alle delibere dell'assemblea, prendere le decisioni operative e organizzare l'attività. È composto dal Presidente dell'associazione e, di solito, da un tesoriere ed un segretario.

Esistono anche altri organi associativi di cui non è obbligatoria ma consigliabile la previsione in Statuto:

  • Collegio dei Probiviri o dei Garanti (che controlla la vita interna dell'associazione)
  • Collegio dei Revisori dei Conti o sindacale (che controlla la vita amministrativa dell'associazione)

Requisiti fondamentali per costituirsi in associazione

  1. Essere un gruppo di almeno due persone che condividono intenti comuni.
  2. Chiarire quali sono gli obiettivi e le attività che permetteranno il loro perseguimento.
  3. Conoscere i vincoli e le opportunità derivanti dalla forma associativa.
  4. Formalizzare e organizzare il gruppo, passando così da gruppo informale ad associazione (attraverso la redazione di un atto costitutivo e uno statuto ed eleggendo le cariche sociali).
  5. Fare domanda di attribuzione del numero di codice fiscale presso l'ufficio delle imposte dirette e depositare il contratto d'associazione presso l'ufficio del registro - atti privati competente.
  6. Comprare e utilizzare i libri sociali (libro soci, libro adunanze del consiglio direttivo, libro assemblee e libro cassa) e conservare tutti i documenti su entrate e uscite per redigere il bilancio di fine anno.
  7. Chiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività (in caso di attività commerciali fare richiesta di partita IVA).
  8. Fare richiesta di iscrizione all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro provinciale delle associazioni, all'anagrafe comunale delle associazioni.

Fac-simile per costituzione associazione

Fac-simile atto costitutivo per associazioni di promozione sociale (59.34 KB) File con estensione pdf

Fac-simile statuto associazioni di promozione sociale (103.16 KB) File con estensione pdf

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