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Organizzazioni di volontariato

Cosa sono

Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Cosa si intende per attività di volontariato

L'attività di volontariato, secondo la legge numero 266 del 1991, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

L'attività del volontariato non può essere retribuita.

Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza.

Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro.

Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale.

Come si formano

Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico.

È previsto poi che lo statuto indichi espressamente:

  • l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura;
  • l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione;
  • i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi;
  • l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Le risorse economiche

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • contributi degli associati;
  • contributi di privati;
  • contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I registri del volontariato

Le Regioni disciplinano, attraverso specifici atti normativi, l'istituzione e la tenuta dei Registri del volontariato, gestiti dal Comune capoluogo.

L'iscrizione ai Registri non è obbligatoria, tuttavia consente all'organizzazione di:

  • acquisire lo statuto di Onlus di diritto;
  • accedere ai contributi pubblici;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici.

I Centri di Servizio per il volontariato

La legge quadro sul volontariato prevede e regola l'istituzione di Centri di Servizio per il Volontariato quali strutture radicate nel territorio aventi il compito di favorire, tramite l'elargizione di servizi tecnici alle organizzazioni di volontariato, la crescita e la qualificazione di queste ultime.

I Centri di Servizio sono strutture finanziate da "Fondi speciali" regionali. Queste le funzioni che svolgono:

  • attività di consulenza;
  • promozione di servizi di formazione e informazione;
  • sostegno e promozione di progetti di volontariato a forte impatto sociale.

Allegati e documenti

Modulo autocandidatura Consulta Regionale Volontariato (37.83 KB) File con estensione pdf

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