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Cooperative sociali

Cosa sono

Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art.8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione. L'albo regionale è gestito dal Comune capoluogo nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.

Requisiti fondamentali per costituirsi in Cooperativa sociale

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni.
L’albo regionale è suddiviso in tre sezioni così distinte:

  • Settore A: Cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi.
  • Settore B: Cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
  • Settore C: Consorzi di cooperative formati da almeno il 70% da cooperative già iscritte all'Albo.

Possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità.
Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

  • effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere;
  • possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
  • essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione.

Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

  • presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
  • presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto della legge n. 381/91

Come costituire una Cooperativa Sociale

La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Comune capoluogo nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale e deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
Alla domanda sono allegati:

  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
  2. iscrizione alla Direzione Generale per gli enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive;
  3. elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
  4. copia dell'ultimo bilancio approvato;
  5. dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.

Il Comune di Prato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Comune adotta il provvedimento motivato di diniego.

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